Apiario di arnie dai colori vivaci allineate in campagna

Anagrafe apistica: registrazione in BDN, censimento annuale, cartello e movimentazioni

Anagrafe apistica nel 2026: registrazione in BDN prima delle api, censimento dal 1° novembre al 31 dicembre, cartello A4, DDA, allevamento familiare e sanzioni.

L’anagrafe apistica è il sistema con cui lo Stato sa chi tiene api, dove e quante: in Italia chiunque detenga anche un solo alveare deve registrare l’apiario nella Banca Dati Nazionale (BDN) prima di introdurre le api, esporre accanto a ogni apiario popolato un cartello identificativo in formato A4 e fare ogni anno, tra il 1° novembre e il 31 dicembre, il censimento degli alveari. Spostamenti, vendite di nuclei e regine, sciami catturati, forti mortalità e furti vanno comunicati entro termini precisi. Le regole sono quelle del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e del manuale operativo approvato con il DM 7 marzo 2023, modificato nel 2025.

Qui trovi la procedura passo per passo, con le differenze tra allevamento familiare e allevamento ordinario, le sanzioni previste dalla legge e gli esempi regionali che cambiano davvero qualcosa. Se non hai ancora le api, parti dalla nostra guida su come diventare apicoltore, che colloca la registrazione tra gli altri passi del primo anno.

Che cos’è l’anagrafe apistica e quali norme la regolano oggi?

Fino al 2022 si parlava di “anagrafe apistica nazionale” e di Banca Dati Apistica (BDA). Oggi le api sono entrate nel sistema generale di identificazione e registrazione degli animali, il cosiddetto sistema I&R, che vale per bovini, suini, pollame e tutte le altre specie allevate. La banca dati resta quella nazionale, gestita dal Centro Servizi Nazionale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise e accessibile dal portale VetInfo; per abitudine molti apicoltori continuano a chiamarla BDA o “anagrafe”.

Da dove arriviamo

La storia aiuta a capire perché alcuni apicoltori hanno ancora in mente regole superate:

Anno Norma Cosa prevedeva
2004 Legge 24 dicembre 2004, n. 313, art. 6 Denuncia degli apiari e degli alveari ai servizi veterinari della ASL, da aggiornare entro il 31 dicembre quando la consistenza o la collocazione cambiava di almeno il 10%
2009 DM 4 dicembre 2009 (GU n. 93 del 22 aprile 2010) Istituzione dell’anagrafe apistica nazionale e del codice identificativo univoco per ogni apicoltore
2014 DM 11 agosto 2014 (GU n. 291 del 16 dicembre 2014) Manuale operativo: censimento dal 1° novembre al 31 dicembre, cartello almeno A4 su fondo bianco, movimentazioni entro 7 giorni
2022 D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134, in vigore dal 27 settembre 2022 Sistema I&R nazionale, sanzioni dedicate all’apicoltura, abrogazione dell’art. 6 della legge 313/2004
2023 DM 7 marzo 2023 (GU n. 113 del 16 maggio 2023) Nuovo manuale operativo, con il capitolo 4.3 dedicato all’apicoltura
2025 DM 27 gennaio 2025 (GU n. 63 del 17 marzo 2025), in vigore dal 18 marzo 2025 Modifiche su cartello, deroga per gli spostamenti in provincia, censimento a zero alveari, chiusura automatica degli apiari

Il quadro europeo è il regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale, che impone agli operatori di registrare gli stabilimenti presso l’autorità competente e di avere conoscenze di base sulla sanità animale. Il decreto 134/2022 è il modo in cui l’Italia lo applica: per le api lo “stabilimento” è l’apiario, cioè l’insieme unitario di alveari di un operatore in uno stesso luogo.

Perché serve davvero

L’anagrafe non è burocrazia fine a se stessa. Quando un’ASL conferma un focolaio di peste americana, o quando compare Aethina tumida, il piccolo coleottero dell’alveare, i veterinari devono sapere in poche ore quali apiari ricadono nella zona e chi chiamare. La nota del Ministero della Salute del 18 marzo 2026 conferma che la zona di protezione per Aethina copre per intero le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia e un raggio di 30 km attorno ai focolai della provincia di Messina, da cui le movimentazioni in uscita sono bloccate. Dopo la nota, il Centro di referenza nazionale (IZSVe) ha confermato nel 2026 due nuovi casi, a Gaeta (Latina) il 4 giugno e a Rogliano (Cosenza) il 25 settembre, con nuove zone attorno ai focolai. Un apiario non registrato in quelle zone è un buco nella sorveglianza. Per le malattie da segnalare, vedi la nostra pagina sulle malattie delle api.

I numeri contano anche per la filiera: il report dell’Osservatorio Nazionale Miele sulla stagione 2025, basato sul censimento in BDN di novembre-dicembre 2024, conta 78.017 apicoltori e 1.554.475 alveari. Circa il 73% degli apicoltori è un allevamento familiare, ma l’84% degli alveari appartiene ad aziende commerciali.

Chi deve registrare l’apiario in BDN?

Tutti. Il decreto 134/2022 non fissa un numero minimo di alveari: chi detiene e conduce anche una sola famiglia, un nucleo o uno sciame catturato è un “operatore” e risponde degli obblighi di registrazione. L’operatore è la persona responsabile dell’attività, alla quale sono collegati gli apiari; è anche responsabile della correttezza dei dati in BDN, che li inserisca da solo o tramite un delegato.

Allevamento familiare o allevamento ordinario

Al momento della registrazione devi scegliere l’orientamento della tua attività. La distinzione è sanitaria, non fiscale, e ha conseguenze pratiche:

Allevamento familiare Allevamento ordinario (non familiare)
Limite Massimo 10 alveari per l’intera attività, sciami compresi Nessun limite
Finalità Solo autoconsumo o uso domestico privato, nessuna vendita Produzione e vendita di miele, nuclei, regine, servizio di impollinazione
Dove ci si registra Direttamente presso la ASL, senza SUAP Tramite il SUAP del Comune di residenza o della sede legale
Cartello e censimento Obbligatori Obbligatori
Registro dei trattamenti Non vidimato Vidimato dal servizio veterinario
Formazione obbligatoria dell’operatore Esonerato Prima formazione entro il 31 dicembre 2026
Contributi dell’intervento settoriale Esclusi, salvo le azioni B1 e B3 Ammessi secondo i bandi regionali

La definizione di allevamento familiare sta nell’articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto 134/2022, che rinvia al manuale operativo per il numero massimo di animali. Il limite di 10 alveari è richiamato nei moduli delle aziende sanitarie: quello dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale scrive “Max 10 alveari per l’intera attività di apicoltura” e chiede di dichiarare che gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo. Le FAQ della Regione Umbria precisano che anche gli sciami rientrano nel conteggio dei 10.

L’orientamento “familiare” è un attributo dell’intera attività, quindi del codice aziendale, non del singolo apiario: non puoi avere un apiario familiare e uno commerciale con lo stesso codice. Se superi i 10 alveari, o vendi anche un solo vasetto, devi passare all’allevamento ordinario.

Chi tiene le api di altri

Il decreto ragiona sull’operatore che detiene e conduce gli alveari. Se un apicoltore porta le sue arnie sul tuo terreno, sul tetto della tua azienda o in un frutteto per l’impollinazione, l’apiario è suo e lo registra lui. Tu non hai nulla da comunicare, ma è prudente chiedergli il codice aziendale e verificare che il cartello sia esposto. Per scuole, associazioni e apiari didattici l’operatore è la persona giuridica che gestisce le api, rappresentata da chi ne ha la responsabilità.

Come si registra un nuovo apiario, passo per passo?

La regola d’oro: prima la registrazione, poi le api. L’apiario va registrato in BDN prima di essere popolato, che le famiglie arrivino da un allevatore, da un nucleo comprato in fiera o da uno sciame catturato.

Il percorso ordinario tramite SUAP

  1. Prepara la domanda di registrazione dell’attività e del primo apiario attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di residenza o della sede legale.
  2. Indica i dati dell’attività: orientamento (ordinario), modalità di allevamento prevalente (stanziale o nomadismo), metodo di produzione (convenzionale o biologico), sottospecie allevata, eventuali attività particolari come produzione di regine, vendita di sciami, nuclei o pacchi d’api, servizio di impollinazione.
  3. Indica i dati dell’apiario: Comune, indirizzo o località, coordinate geografiche. Per l’apicoltura il DM del 2025 ha eliminato l’obbligo della planimetria richiesto agli altri stabilimenti.
  4. La ASL verifica che i documenti corrispondano all’attività dichiarata, può chiederne altri, e registra in BDN l’attività con il suo codice aziendale. Ogni apiario è identificato dal codice aziendale seguito da un numero progressivo.

Il laboratorio di smielatura, se vendi, si registra a parte, con la notifica sanitaria prevista dal regolamento CE 852/2004 sempre tramite SUAP: è un’attività successiva alla produzione primaria e non coincide con l’apiario.

Il percorso semplificato dell’allevamento familiare

Per l’allevamento familiare la domanda va direttamente al servizio veterinario della ASL. Un esempio concreto: nel Friuli centrale il modulo dell’ASU FC si invia via PEC, indicando Comune, foglio e particella, coordinate in gradi decimali e numero di alveari, con un estratto planimetrico o uno schizzo della posizione, un documento d’identità e la ricevuta di un versamento di 20 euro previsto dal decreto legislativo 32/2021. Moduli, canali e tariffe cambiano da un’azienda sanitaria all’altra: chiedi al servizio veterinario della tua zona o alla tua associazione prima di compilare.

Il modulo friulano contiene un avvertimento che vale ovunque: la registrazione in BDN non autorizza di per sé a tenere animali in quel luogo. Distanze da strade e confini dell’articolo 896-bis del Codice civile, regolamenti comunali e condominiali restano da rispettare, come spieghiamo nella guida su dove mettere le arnie.

La formazione non blocca più la registrazione

Fino al 2025 i programmi formativi del DM 6 settembre 2023 erano una condizione per registrare una nuova attività dal 1° gennaio 2026. Il decreto del 23 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2026, ha tolto questa condizione e ha spostato al 31 dicembre 2026 il termine per completare il primo corso. Puoi quindi registrare l’apiario subito; se non sei un allevamento familiare, devi però formarti entro la fine del 2026. Molte presentazioni delle ASL preparate prima di quel decreto riportano ancora le vecchie scadenze.

Il cartello identificativo dell’apiario: cosa scrivere e dove metterlo?

L’articolo 9, comma 13 del decreto 134/2022 obbliga l’operatore di apicoltura ad apporre un cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile, in prossimità di ogni apiario. Dal 18 marzo 2025 il manuale precisa che il cartello serve “per individuare la postazione quando occupata da alveari”: è obbligatorio per ogni apiario popolato, mentre una postazione vuota, per esempio un sito di nomadismo in attesa, non lo richiede.

Formato e contenuto

Elemento Requisito
Formato A4
Colori Fondo bianco, caratteri neri
Contenuto per gli apiari registrati dal 15 giugno 2023 Riferimento al sistema I&R e codice aziendale assegnato in BDN
Numero progressivo dell’apiario Non più richiesto dal DM 27 gennaio 2025
Posizione Vicino all’apiario, in luogo chiaramente visibile
Costo A carico dell’operatore

Il manuale del 2014 chiedeva un cartello resistente alle intemperie, almeno A4, con la dicitura dell’anagrafe apistica, il riferimento al decreto, il codice dell’apicoltore e caratteri neri alti almeno 4 cm. Chi ha registrato l’apiario prima del 15 giugno 2023 ha spesso ancora quel modello: chiedi alla tua ASL se va sostituito, perché per i nuovi apiari le indicazioni sono cambiate.

Consigli pratici

La legge fissa formato e colori, non il materiale. Un foglio plastificato a fine estate è già illeggibile: meglio una targa in alluminio o PVC rigido, stampata o serigrafata, fissata a un palo o alla recinzione all’ingresso dell’apiario, non dietro le arnie. Negli apiari da nomadismo conviene una targa leggera con due fori, che si sposta con le arnie e si appende sul posto in pochi secondi.

Il cartello mancante o non conforme costa da 150 a 1.500 euro per ogni apiario (articolo 18, comma 8 del decreto 134/2022). È anche il primo elemento che si guarda durante un controllo veterinario, e l’unico modo per un vicino o un’ASL di risalire a te se uno sciame si stabilisce in un camino.

Il censimento annuale in BDN: quando e come si fa?

L’articolo 9, comma 14 del decreto 134/2022 obbliga l’operatore di apicoltura a registrare in BDN il censimento annuale. La finestra è quella storica: dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno.

Cosa si dichiara

Per ogni apiario si aggiornano consistenza e collocazione, con indirizzo e coordinate geografiche, come ricorda una presentazione dell’ARSIAL del Lazio sui dati BDN; alveari e sciami o nuclei si contano separatamente, ed è così che compaiono anche nelle statistiche della BDN. Se nulla è cambiato rispetto all’anno prima si confermano i dati.

Tre regole che sorprendono molti apicoltori:

  • Il censimento si fa anche a zero alveari. Il DM del 2025 lo scrive in chiaro: l’operatore, anche con postazione a zero alveari, per motivi sanitari e non, deve comunque effettuare il censimento annuale.
  • Si fa per ogni apiario aperto, compresi quelli di nomadismo ancora attivi in BDN.
  • Conta la situazione reale al momento del censimento. A novembre le famiglie sono invernate e le perdite autunnali sono già visibili: è il momento giusto per contare con onestà, non il numero di arnie in magazzino.

Da solo o con un delegato

Puoi registrare il censimento con le tue credenziali sul portale VetInfo, oppure tramite un delegato: un’associazione apicoltori, un Centro di assistenza agricola, in alcuni territori il servizio veterinario stesso. La delega va registrata in BDN e ogni cambio di delegato pure. In Friuli Venezia Giulia, per esempio, il Consorzio Apicoltori della Provincia di Udine raccoglie ogni autunno le schede di censimento dei soci: nel 2023 le schede firmate andavano restituite alla segreteria entro il 31 ottobre, per lasciare il tempo di inserirle in BDN entro la scadenza di legge. Se usi un delegato, chiedigli la ricevuta o controlla tu stesso in BDN che il censimento risulti registrato.

Le conseguenze di un censimento mancato

Il censimento non registrato costa da 300 a 3.000 euro per apiario (articolo 18, comma 9). Con tre apiari dimenticati la sanzione si moltiplica per tre. Le ASL considerano inoltre il censimento tardivo o assente un fattore di rischio che porta a controlli più frequenti.

C’è poi il lato economico. I bandi regionali dell’intervento settoriale apicoltura usano il censimento come prova della consistenza: il bando della Regione Siciliana per la campagna 2026-2027 chiede almeno 60 alveari “dichiarati nell’ultimo censimento”, 30 per chi si è censito per la prima volta nel 2026, e almeno 20 (10 per i nuovi) per la sola azione B1 sui medicinali veterinari. Chi non ha censito non ha alveari agli occhi della Regione.

Movimentazioni, nomadismo e documento di accompagnamento

Ogni spostamento di api tra apiari e ogni cessione di materiale vivo passa per il documento di accompagnamento (DDA). Il manuale lo rende obbligatorio per:

  • gli spostamenti tra apiari, anche della stessa attività;
  • la vendita o la cessione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d’api e regine.

Anche l’attivazione e lo svuotamento di ogni postazione vanno registrati in BDN, come vedremo per il nomadismo.

Province diverse: DDA elettronico prima di partire

Per gli spostamenti tra province diverse il DDA va compilato in BDN, in formato elettronico, prima del movimento, con l’indicazione dell’apiario o del luogo di destinazione. Secondo la nota della Direzione generale della sanità animale che ha attivato la funzione nel 2022, le movimentazioni in uscita e in ingresso si possono registrare a mano entro 7 giorni; se non lo fai, al settimo giorno la BDN le registra in automatico partendo dal DDA, e quella registrazione vale come comunicazione alla ASL. Controlla e correggi le registrazioni automatiche, e cancella entro 7 giorni i DDA a cui non è seguito alcun movimento.

Stessa provincia: la deroga, con dei limiti

Il DM del 27 gennaio 2025 ha riscritto il paragrafo 4 del capitolo 4.3 del manuale. Gli apicoltori possono non registrare in BDN gli spostamenti tra i propri apiari con lo stesso codice aziendale, all’interno della stessa provincia, a condizione di comunicarlo alla ASL competente. La deroga non vale:

  • per i movimenti di attivazione e disattivazione degli apiari;
  • dove valgono regole sanitarie locali diverse;
  • per motivi sanitari, compresi i blocchi sanitari.

Il prezzo della comodità: chi usa la deroga è classificato a rischio più alto e riceve controlli veterinari più frequenti. E attenzione ai contributi. La Regione Piemonte, con la circolare dell’11 aprile 2025, ha chiesto ai beneficiari dell’azione “Nomadismo” dell’intervento SRA18 di non usare la deroga e di continuare a segnalare in BDN tutte le movimentazioni degli alveari soggetti a impegno, perché i controlli sono automatizzati e incrociano i dati della BDN.

Nomadismo

Chi pratica il nomadismo, verso l’acacia della Pianura Padana, gli agrumi siciliani, il castagno dell’Appennino o la sulla del Centro-Sud, lo dichiara già nella modalità di allevamento prevalente. Ogni postazione di nomadismo è un apiario in BDN: va attivata con la movimentazione in ingresso e svuotata con quella in uscita. Il manuale prevede che la BDN segnali in automatico all’ASL e all’operatore gli apiari che non registrano la movimentazione in uscita per svuotamento dopo più di 24 mesi da quella per nomadismo. Attorno ai focolai di Aethina tumida in provincia di Messina le uscite sono bloccate, e in Calabria e nel resto della Sicilia valgono sorveglianza e restrizioni decise dai servizi veterinari; la Decisione (UE) 2023/110, modificata dalla 2024/3119, vieta inoltre fino al 31 dicembre 2026 di spedire api da tutta la Calabria e la Sicilia verso altre zone dell’Unione: verifica con la ASL prima di caricare il camion.

Regine, nuclei e pacchi d’api

Per le regine e l’altro materiale vivo il mittente emette sempre un DDA per ogni spedizione, indicando come destinazione iniziale l’apiario principale dell’attività; chi riceve può registrare gli ingressi una volta al mese. Dal 18 marzo 2025 non vanno più registrate le movimentazioni di celle reali e di telaini di covata, e non serve più riportare il codice aziendale sui contenitori usati per trasportare le api. Se compri nuclei in primavera, pretendi dal venditore il DDA: senza, non puoi registrare correttamente l’ingresso delle famiglie nel tuo apiario.

Sciami catturati

Uno sciame recuperato su un albero è a tutti gli effetti una nuova famiglia. L’operatore documenta la cattura con data e luogo e, entro 7 giorni, registra il nuovo nucleo in BDN come movimentazione in ingresso nell’apiario in cui lo ha sistemato. Per riconoscere e prevenire la sciamatura, vedi la nostra pagina sulla sciamatura.

Mortalità, furti, chiusura dell’apiario: le altre comunicazioni

Evento Cosa fare Termine
Perdita superiore al 50% della consistenza dell’apiario, compresi i sospetti avvelenamenti Avvisare la ASL e registrare l’evento in BDN Entro 7 giorni
Sospetto di malattia soggetta a denuncia Segnalare al servizio veterinario Subito, al più tardi entro 12 ore (art. 6 D.Lgs. 136/2022)
Furto di alveari Denuncia alle forze dell’ordine e comunicazione alla ASL Entro 48 ore dalla scoperta
Sciame catturato Registrazione come ingresso in BDN Entro 7 giorni
Cessazione di un apiario Registrazione in BDN Entro 7 giorni
Variazione dei dati dell’attività (sede, delegato, orientamento) Comunicazione alla ASL o in BDN Entro 7 giorni, come richiamano i moduli delle ASL

Mortalità e avvelenamenti

Il paragrafo 7 del capitolo 4.3, riscritto nel 2025, obbliga a registrare entro 7 giorni le perdite superiori al 50% della consistenza dell’apiario, sospetti avvelenamenti inclusi, ferma restando la denuncia delle malattie prevista dal decreto legislativo 136/2022. Con un sospetto avvelenamento da fitofarmaci, non limitarti alla BDN: chiama subito la ASL, perché il campionamento di api morte e covata va fatto nei primi giorni.

Chiusura automatica dopo 24 mesi

Il capitolo 7.1 del manuale prevede che la BDN segnali in automatico alla ASL e all’operatore gli apiari che:

  1. non risultano attivati a più di 24 mesi dal loro inserimento in BDN;
  2. da più di 24 mesi non registrano movimentazioni né censimenti;
  3. da più di 24 mesi sono a zero alveari;
  4. non registrano lo svuotamento a più di 24 mesi da una movimentazione per nomadismo.

Se entro 30 giorni dalla segnalazione l’operatore non comunica alla ASL le informazioni per regolarizzare la situazione, la ASL valuta le azioni del caso, compresa la registrazione d’ufficio della cessazione dell’apiario. Se smetti davvero, non aspettare: registra la cessazione di ogni apiario entro 7 giorni e, se chiudi l’attività, comunicalo.

Il registro dei trattamenti e il legame con la BDN

L’anagrafe e il registro dei trattamenti sono due obblighi distinti, ma parlano la stessa lingua. Le procedure operative per la registrazione dei medicinali veterinari somministrati alle api, diffuse dal Ministero della Salute nel luglio 2022, stabiliscono che:

  • ogni trattamento va registrato entro 48 ore dall’inizio, anche per i medicinali senza ricetta;
  • il registro è a pagine numerate e vidimato dal servizio veterinario della ASL che ha rilasciato il codice aziendale;
  • gli allevamenti familiari fino a 10 alveari non usano modelli vidimati, ma devono comunque registrare i trattamenti e conservare la prova d’acquisto;
  • l’identificativo dell’apiario sul registro deve corrispondere a quello della BDN;
  • registrazioni e documenti d’acquisto si conservano per almeno 5 anni dall’ultima annotazione.

Il registro deve esistere anche se in quel momento hai solo arnie vuote, ricordano le FAQ dell’Umbria, perché le famiglie possono tornare in qualsiasi momento. Per scegliere i medicinali autorizzati e i momenti giusti per trattare, vedi la nostra guida sulla varroa.

Per preparare le annotazioni con tutte le colonne del modello ministeriale puoi usare il nostro registro dei trattamenti delle api, da stampare o esportare.

Quali sanzioni sono previste?

Le sanzioni amministrative sono negli articoli 17 e 18 del decreto 134/2022, tutte con la clausola “salvo che il fatto costituisca reato”:

Violazione Articolo Sanzione
Mancata registrazione in BDN dell’attività o dell’apiario Art. 17, comma 1 Da 750 a 7.500 euro
Mancata comunicazione nei termini di variazioni o cessazione Art. 17, comma 3 Da 150 a 1.500 euro per ogni dato non comunicato
Mancata registrazione nei termini di documenti o eventi (movimentazioni, morti, furti) Art. 18, comma 6 Da 150 a 1.500 euro per ogni documento o evento
Cartello identificativo assente Art. 18, comma 8 Da 150 a 1.500 euro per apiario
Censimento annuale non registrato Art. 18, comma 9 Da 300 a 3.000 euro per apiario

Come per tutte le sanzioni amministrative, la regola generale della legge 689/1981 consente di solito il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione: un terzo del massimo o il doppio del minimo, se più favorevole. Per un censimento mancato, quindi, 600 euro per apiario. L’articolo 21 del decreto 134/2022 richiama anche la diffida dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 91/2014: se la violazione è accertata per la prima volta ed è sanabile, come un cartello mancante o un dato non aggiornato, l’organo di controllo può diffidarti a regolarizzare entro 30 giorni prima di procedere con la sanzione. Non contarci come regola: la valutazione spetta a chi controlla. Le dichiarazioni false nei moduli di registrazione sono invece un problema penale, come ricorda il modulo dell’ASU FC richiamando il DPR 445/2000.

Le conseguenze non sono solo pecuniarie. Il decreto del MASAF del 19 maggio 2025 esclude dai benefici diretti dell’intervento settoriale apicoltura gli apicoltori registrati come allevamento familiare, con la sola eccezione delle azioni B1 (lotta a parassiti e malattie) e B3 (ripopolamento), e lascia alle Regioni la possibilità di fissare soglie più restrittive. Chi non è registrato o non ha censito resta fuori da tutto.

Le differenze da regione a regione

Le regole di base sono nazionali, ma la pratica quotidiana cambia molto con il territorio:

  • Canali di registrazione. Il SUAP passa per piattaforme diverse a seconda della Regione, e ogni azienda sanitaria ha moduli e tariffe propri per gli allevamenti familiari, come il versamento di 20 euro chiesto in Friuli centrale.
  • Ruolo delle associazioni. In molte province, come a Udine, è l’associazione o il consorzio a raccogliere le schede di censimento e a inserirle in BDN come delegato, con scadenze interne anticipate rispetto al 31 dicembre.
  • Contributi e nomadismo. Il Piemonte chiede ai beneficiari dell’azione Nomadismo di registrare tutti gli spostamenti senza deroga; la Sicilia calcola l’accesso ai contributi sugli alveari dell’ultimo censimento.
  • Zone sanitarie. Nelle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, attorno ai focolai della provincia di Messina e, dal 2026, attorno ai nuovi casi di Gaeta (Latina) e Rogliano (Cosenza) valgono le restrizioni per Aethina tumida (e fino al 31 dicembre 2026 la normativa UE vieta di spedire api da tutta la Calabria e la Sicilia verso altre zone dell’Unione), e in tutto il Paese un focolaio di peste americana può far scattare zone di restrizione decise dalla ASL.
  • Leggi regionali sull’apicoltura. Diverse Regioni hanno una propria legge, come il Lazio con la legge regionale 25 ottobre 2022, n. 17, che affida alla Giunta le regole sul nomadismo, sulle distanze minime tra apiari e sugli apiari abbandonati e prevede un percorso verso il divieto di allevare sottospecie diverse dalla ligustica: prima di spostare alveari fuori regione verifica se la Regione di destinazione chiede adempimenti in più.

Il calendario dell’apicoltore in regola

Quando Adempimento
Prima di avere le api Registrazione dell’attività e dell’apiario in BDN (SUAP o, per il familiare, ASL), acquisto del cartello
All’arrivo delle famiglie Cartello esposto, ingresso registrato con il DDA del venditore
Primavera ed estate Sciami catturati registrati entro 7 giorni; DDA per ogni spostamento e vendita; trattamenti annotati entro 48 ore
Durante il nomadismo Attivazione e svuotamento di ogni postazione in BDN, controllo delle zone sanitarie
In qualsiasi momento Perdite oltre il 50% entro 7 giorni, furti entro 48 ore, cessazioni entro 7 giorni
Entro il 31 dicembre 2026 Prima formazione obbligatoria per gli operatori non familiari
1° novembre - 31 dicembre Censimento annuale di ogni apiario aperto, anche a zero alveari

Se ti stai attrezzando adesso, nella guida all’attrezzatura dell’apicoltore principiante trovi anche cartello, registro e materiale per il primo apiario.

Domande frequenti

Devo registrare in BDN anche un solo alveare?

Sì. Il decreto legislativo 134/2022 non prevede soglie: chi tiene anche una sola famiglia di api, o un nucleo, è un operatore di apicoltura e deve registrare l'apiario in Banca Dati Nazionale prima di introdurre le api. Con un massimo di 10 alveari tenuti solo per autoconsumo puoi registrarti come allevamento familiare, direttamente presso la ASL, ma gli obblighi di cartello e censimento restano.

Quando si fa il censimento annuale degli alveari?

Dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno. Va fatto per ogni apiario aperto in BDN, anche se in quel momento è a zero alveari: il manuale operativo, modificato nel 2025, lo dice in modo espresso. Il censimento mancato costa da 300 a 3.000 euro per ogni apiario, secondo l'articolo 18 del decreto legislativo 134/2022.

Cosa deve esserci scritto sul cartello dell'apiario?

Il cartello identificativo va messo in un punto ben visibile vicino a ogni apiario popolato, in formato A4, fondo bianco e caratteri neri. Per gli apiari registrati dal 15 giugno 2023 deve riportare il riferimento al sistema di identificazione e registrazione e il codice aziendale assegnato in BDN. Dal 2025 non serve più il numero progressivo dell'apiario. La mancanza costa da 150 a 1.500 euro per apiario.

Posso fare il censimento da solo o devo passare dall'associazione?

Puoi farlo tu nel portale della BDN, con le tue credenziali, oppure affidarlo a un delegato registrato, come l'associazione apicoltori, un Centro di assistenza agricola o il servizio veterinario della ASL. Il delegato inserisce i dati per tuo conto, ma la responsabilità della loro correttezza resta tua: controlla sempre che il censimento risulti registrato prima del 31 dicembre.

Serve un documento per spostare le arnie?

Sì, il documento di accompagnamento serve per gli spostamenti tra apiari e per la vendita di materiale vivo come nuclei, pacchi d'api e regine. Tra province diverse va emesso in formato elettronico in BDN prima di partire. Tra apiari tuoi nella stessa provincia puoi usare la deroga, comunicandolo alla ASL, ma non per attivare o svuotare un apiario.

Ho catturato uno sciame: cosa devo fare in BDN?

Documenta data e luogo della cattura e, entro 7 giorni, registra il nuovo nucleo in BDN come movimentazione in ingresso nell'apiario in cui lo hai sistemato. Se l'apiario di destinazione non esiste ancora, registralo prima. Se sei un allevamento familiare, ricordati che anche gli sciami contano nel limite massimo di 10 alveari.

Cosa rischio se non registro l'apiario?

Allevare senza registrazione in BDN è punito dall'articolo 17 del decreto legislativo 134/2022 con una sanzione da 750 a 7.500 euro. In più l'apiario sfugge alle ASL in caso di focolai di peste americana o di Aethina tumida, e senza censimento in BDN non accedi ai contributi dell'intervento settoriale apicoltura, che i bandi regionali calcolano sugli alveari censiti.

Come si chiude un apiario che non uso più?

La cessazione di ogni apiario va registrata in BDN entro 7 giorni. Se un apiario resta per più di 24 mesi a zero alveari, senza movimentazioni e censimenti o senza attivazione, la BDN lo segnala in automatico a te e alla ASL; dopo 30 giorni senza risposta la ASL può registrarne la cessazione d'ufficio.

Fonti

  1. Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134: sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, testo pubblicato da Edizioni Europee
  2. Legge regionale Lazio 25 ottobre 2022, n. 17: disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l'esercizio dell'apicoltura (scheda degli adempimenti), Consiglio regionale del Lazio
  3. Decreto 7 marzo 2023: manuale operativo del sistema I&R (GU n. 113 del 16 maggio 2023), Certifico
  4. Decreto 27 gennaio 2025: modifiche al manuale operativo del sistema I&R (GU n. 63 del 17 marzo 2025), Ministero della Salute, testo pubblicato da Certifico
  5. Il sistema di identificazione e registrazione in apicoltura (D.Lgs. 134/2022 e manuale operativo DM 7 marzo 2023), AUSL di Bologna, Aggiornamenti sanitari in apicoltura, ottobre 2025
  6. Sistema I&R apicoltura: documento di accompagnamento informatizzato e registrazione automatica delle movimentazioni, Ministero della Salute, DGSAF, pubblicata da Alimenti & Salute
  7. SRA18 Impegni per l'apicoltura: modifiche al manuale operativo I&R sulle movimentazioni (circolare dell'11 aprile 2025), Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo
  8. Modello di domanda di registrazione per allevamenti familiari, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, pubblicato da Consorzio Apicoltori FVG
  9. Circolare attività consortili, autunno 2023: nuovo sistema I&R, cartello e censimento, Consorzio Apicoltori della Provincia di Udine
  10. FAQ Apicoltura, Regione Umbria
  11. Procedure operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati alle api (luglio 2022), Ministero della Salute, trasmesse dalla Regione Emilia-Romagna, pubblicate da Alimenti & Salute
  12. Nota 8542 del 18 marzo 2026: Piano gestione Varroa, sorveglianza Aethina tumida e Tropilaelaps, anno 2026, Ministero della Salute, pubblicata da IZSVe
  13. Legge 24 dicembre 2004, n. 313: Disciplina dell'apicoltura, Gazzetta Ufficiale, testo pubblicato da Consorzio Apicoltori FVG
  14. Modifiche al Manuale operativo del sistema I&R: importanti novità per l'apicoltura in BDN, Apilombardia
  15. Decreto 11 agosto 2014: manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale (GU n. 291 del 16 dicembre 2014), Consorzio Apicoltori FVG
  16. Il settore apistico: aspetti gestionali e produttivi (consistenze BDN al 31 dicembre 2023), ARSIAL Lazio per FIDAF, 6 dicembre 2024
  17. Report annuale: monitoraggio produzione e mercato del miele, stagione 2025, Osservatorio Nazionale Miele
  18. Decreto 19 maggio 2025: modifica del decreto 30 novembre 2022 sugli interventi settoriali per l'apicoltura (GU n. 155 del 7 luglio 2025), MASAF, testo pubblicato da Unionalimentari
  19. Bando intervento settoriale apicoltura, campagna 2026-2027, Regione Siciliana, Assessorato dell'Agricoltura
  20. Decreto 23 dicembre 2025: modifiche al decreto 6 settembre 2023 sui programmi formativi per operatori e professionisti degli animali, Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026